La Giunta Regionale il 26 luglio ha approvato la delibera di seguito che Vi riassumo solo per la parte che riguarda Bologna.
Con questo provvedimento per la stagione venatoria 2010 - 2011 è ammessa la caccia nelle forme e nei modi specificati allo STORNO.
D E L I B E R A:
1) di consentire, nell'ambito della stagione venatoria 2010/2011, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e per le motivazioni
ampiamente esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il prelievo in deroga della specie storno nelle Province individuate, nelle giornate e negli orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo
periodi, luoghi e modalità specificatamente indicati, secondo quanto riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare, per tale prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 13, comma 1;
3) di non consentire l'uso di richiami vivi;
4) di stabilire:
- che i quantitativi dei capi prelevati debbano essere indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovrà essere inviato alla Provincia di residenza, entro il 28 febbraio 2011;
- che le Province elaborino e trasmettano detta documentazione entro il 30 aprile 2011 alla Regione, che provvede a predisporre la relazione finale di applicazione del presente provvedimento per i
competenti Organi statali e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ai fini dei controlli previsti dalla Direttiva 2009/147/CE;
5) di dare atto che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157 del 1992 e degli artt. 58 edella L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche;
6) di prevedere fin d'ora la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie oggetto del presente atto deliberativo su richiesta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
7) di dare atto che il Servizio Territorio rurale risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 209/147/CE sono realizzate
PRELIEVI IN DEROGA
PROVINCIA DI BOLOGNA
È consentito il prelievo di esemplari appartenenti alla specie storno da appostamento fisso e temporaneo, senza l'uso di richiami vivi, dall'1 settembre al 30 novembre, per un numero massimo giornaliero e stagionale rispettivamente di venti e duecento capi per ciascun cacciatore, con le seguenti modalità:
- dall'1 settembre al 31 ottobre nel territorio ricompresonei comuni di: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Castelguelfo, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Crespellano, Crevalcore, Granarolo dell'Emilia, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Monteveglio, Mordano, Ozzano, Pianoro, SalaBolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa;
- dall'1 al 30 novembre - in tutto il territorio provinciale - esclusivamente nel raggio di 100 metri da frutteti.
Possono esercitare il prelievo alla specie storno i cacciatori anagraficamente residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia
in mobilità alla fauna migratoria, coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge 157/1992.