La legge promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato a sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari, educativi e inserimento socio-lavorativo. Per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali dirette a realizzare:
a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte a sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, ricreazione e servizi utili per la vita quotidiana;
c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
d) progetti finalizzati a educazione ambientale e alimentare, salvaguardia biodiversità nonché a diffusione della conoscenza territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche , quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Le attività di cui a lettere b) c) e d) esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
Le attività sociali sono esercitate altresì da cooperative sociali, il cui fatturato derivante dalle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30% di quello complessivo, le medesime coop. sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
Le attività sociali possono essere svolte in associazione con cooperative sociali, con le imprese sociali, con associazioni di promozione sociale, nonché con i soggetti di cui art. 1, comma 5 legge 8/11/2000 n. 328.
Le attività sono realizzate, ove previsto, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e enti pubblici.
Le regioni entro il 22/11/2015, adeguano, se necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti.
Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire O.P., per prodotti dell'agricoltura sociale.
I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività sociali, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti.
Le Regioni possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale.
Sono previsti i seguenti interventi da sostegno dell'agricoltura sociale:
1. le istituzioni che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare di fornitura, criteri di priorità per inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori agricoltura sociale.
2. I Comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti da agricoltura sociale nelle aree pubbliche.
3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo dell’agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati.
4. Il Ministro dell'economia definisce requisiti e criteri per accesso a ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno.
5. Nella predisposizione dei PRSR, le Regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le Regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.