21 Settembre 2015
APPROVATA LA LEGGE NAZIONALE SULL’AGRICOLTURA SOCIALE

   La  legge  promuove  l'agricoltura  sociale,  quale aspetto della multifunzionalità delle imprese  agricole  finalizzato a sviluppo di interventi e servizi  sociali,  socio-sanitari, educativi e inserimento socio-lavorativo. Per  agricoltura  sociale  si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di  cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata,  e dalle cooperative sociali  dirette  a realizzare:
    a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con  disabilità  e di lavoratori svantaggiati, di persone svantaggiate  e  di minori in età lavorativa inseriti in progetti  di  riabilitazione  e sostegno sociale;
    b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere,  accompagnare  e  realizzare  azioni volte a sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e  lavorativa,  ricreazione e  servizi  utili  per  la  vita quotidiana; 
    c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano  le  terapie mediche, psicologiche e riabilitative  finalizzate  a  migliorare  le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e  cognitive  dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
    d) progetti finalizzati a educazione ambientale e  alimentare, salvaguardia biodiversità nonché a  diffusione  della conoscenza territorio  attraverso  l'organizzazione  di  fattorie sociali  e  didattiche ,   quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. 
Le attività di cui a lettere  b)  c)  e  d) esercitate  dall'imprenditore   agricolo,   costituiscono   attività connesse ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. 
Le attività sociali sono  esercitate  altresì  da cooperative sociali, il cui fatturato derivante dalle  attività  agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato  sia  superiore al 30%  di  quello  complessivo,  le  medesime  coop. sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai  fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo. 
 Le attività sociali  possono  essere  svolte  in associazione con cooperative sociali, con le imprese sociali, con associazioni di  promozione  sociale, nonché con i soggetti di cui art. 1, comma 5 legge 8/11/2000 n. 328. 
 Le attività sono  realizzate, ove  previsto,  in  collaborazione con i servizi socio-sanitari e enti pubblici.

 Le  regioni entro il 22/11/2015,  adeguano,  se  necessario,  le  proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti  alla gestione dei servizi e delle prestazioni e  di  rendere  pubblici  i  nominativi  degli  operatori riconosciuti. 

 Gli  operatori  dell'agricoltura  sociale  possono   costituire O.P., per prodotti dell'agricoltura sociale. 

  I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio  delle attività sociali, mantengono il  riconoscimento  della ruralità a tutti gli effetti. 
Le Regioni possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori  agricoli  ai  fini  dell'esercizio  di   attività   di agricoltura sociale. 

Sono previsti i seguenti interventi da sostegno dell'agricoltura sociale:   

 1. le istituzioni che gestiscono  mense  scolastiche  e ospedaliere possono prevedere, nelle  gare di fornitura, criteri di priorità per inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori  agricoltura sociale.
  2.  I  Comuni  definiscono  modalità  idonee  di  presenza  e   di valorizzazione  dei  prodotti  provenienti  da agricoltura  sociale nelle  aree  pubbliche.
  3. Nell'ambito delle operazioni  di  alienazione  e  locazione  dei terreni  demaniali  agricoli  e  di  quelli  appartenenti  agli  enti pubblici territoriali e non territoriali, sono previsti criteri  di  priorità  per  favorire  l'insediamento  e  lo sviluppo dell’agricoltura sociale, anche utilizzando  i beni e i terreni confiscati. 
4. Il Ministro dell'economia definisce requisiti e criteri per accesso a ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno. 
 5. Nella predisposizione dei PRSR, le Regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese  agricole e basati su pratiche  di  progettazione  integrata  territoriale  e  di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le Regioni  promuovono tavoli regionali  e  distrettuali  di  partenariato  tra  i  soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

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