19 Dicembre 2014
NUOVE NORME SULLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Il Regolamento 1169/2011 dell’Unione, “Informazione Alimentare ai Consumatori”, è entrato in vigore, in molte sue parti, a partire dal 13 dicembre 2014. Scopo del Regolamento è quello di uniformare ed accorpare la legislazione vigente in un unico testo, ottenendo un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurando loro il diritto all’informazione.
Sebbene tante cose rimangano invariate, altre vedranno piccoli ma significativi cambiamenti e su molti aspetti ancora si fatica a intravvedere tutta l’evoluzione normativa, infatti il Regolamento che rispetto alla Direttiva è di immediata applicazione nello Stato Membro, da un lato rinvia a normative specifiche di settore, dall’altro lascia ancora dubbi circa l’applicazione concreta di talune disposizioni, infine lascia alcuni punti in sospeso in ragione della possibilità della Commissione di adottare atti delegati e ulteriori norme tecniche. Per questi motivi, faremo un breve elenco degli adempimenti a carico dell’impresa agricola e dell’agriturismo con la consapevolezza di non essere esaustivi e di provvedere ad un tempestivo prossimo aggiornamento non appena il quadro normativo sarà più chiaro e completo.
Le informazioni in etichetta, infatti, devono essere chiare e trasparenti per garantire la fiducia dei consumatori e per dare un maggiore riconoscimento del lavoro svolto dagli imprenditori agricoli; Coldiretti a tal proposito si è già adoperata al fine di avere in tempi brevi la certezza delle regole  e sta seguendo con attenzione i lavori del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) che sta predisponendo le norme nazionali di modifica al D.Lgs 109/92 e che emanerà una circolare che individua le linee guida dei provvedimenti definitivi che verranno pubblicati successivamente.

PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE:
PER LE IMPRESE  PRODUTTRICI DI PRODOTTI ALIMENTARI

1)      Obbligo di indicare la ragione sociale e la sede del responsabile dell’alimento, cioè di colui che lo commercializza.
L’indicazione della sede dello stabilimento di produzione (qualora diversa dalla ragione sociale) diventa, invece, volontaria.
2)      Obbligo di indicare l’indirizzo del produttore
La sede del produttore dovrà essere indicata non più con il solo riferimento ad un comune di appartenenza, ad accompagnare il marchio commerciale, bensì con anche l’indirizzo completo di numero civico.
3)      Obbligo di indicare gli allergeni con carattere, font o format diverso rispetto ad altri ingredienti per tutte le imprese e per tutte le tipologie di prodotto (preimballato, sfuso, preincartato)
Le sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) dovranno essere indicate con più chiarezza, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti. (vedi l’allegato II del Regolamento).
4)      La dimensione minima dei caratteri
Per favorire leggibilità e chiarezza è stata definita la dimensione minima dei caratteri delle etichette, che devono essere di almeno 1,2 mm (o di 0,9 mm nel caso di confezioni la cui superficie maggiore sia minore di 80 cm2). Ci sono, comunque, eccezioni: per confezioni con superficie maggiore al di sotto di 10 cm2 sarà obbligatorio indicare solo la denominazione dell’alimento, la data di scadenza/termine minimo di conservazione, il peso netto e gli allergeni.
5)      Obbligo di esplicitare la fonte precisa di oli e grassi
Va indicata con precisione la natura dell’olio usato in lista ingredienti: “olio di oliva”, “olio di semi di girasole”, “olio di palma”. Scompaiono, quindi, le diciture generiche di “oli vegetali”/”grassi vegetali” che suggerivano la presenza di oli di qualità (come quello extra vergine di oliva o di semi di girasole), quando invece erano per lo più presenti oli tropicali a basso costo, come il palma-palmisto e l’olio di cocco o di cotone.
6)      Obbligo di indicare se gli oli-grassi sono idrogenati: “totalmente idrogenati” o “parzialmente idrogenati”
7)      Informazioni obbligatorie per le vendite a distanza (anche via web con sito aziendale)
Per la prima volta viene regolata la vendita di alimenti sul web. I consumatori dovranno disporre di tutte le informazioni obbligatorie per legge (quali ad es. il nome dell’alimento, la lista degli ingredienti, gli allergeni, la quantità netta, etc.) prima della conclusione dell’acquisto.
8)      Budelli degli insaccati non commestibili: quando un budello non è commestibile, tale caratteristica deve essere specificata (le aziende devono segnalare nelle fascette o nella piombatura che accompagna il prodotto o in qualsiasi altro modo).
9)      Origine per carni suine, ovi-caprine e pollame
In virtù di una norma collegata, e che entra in vigore dal 1° aprile 2015, dovranno essere indicati in etichetta il luogo di allevamento e di macellazione di carni diverse da quella bovina (che già prevede l’obbligo di indicare il luogo di nascita, di allevamento e di macellazione del bovino).
10)  Obbligo dell’etichettatura nutrizionale, salvo esenzioni: In vigore dal 13 dicembre 2016.
PER LE AZIENDE AGRITURISTICHE
Le disposizioni previste dal Reg. 1169/2011 riguardano anche i prodotti non confezionati per i quali vanno indicati gli allergeni e interessano quindi numerose attività di vendita e somministrazione di alimenti tra cui l’attività agrituristica. L’indicazione degli allergeni in etichetta va considerata direttamente applicabile e si richiede una corretta predisposizione delle etichette proprio in virtù del fatto che il Regolamento è direttamente applicabile. Ristoranti, catering e agriturismo dovranno pertanto essere conformi all’indicazione degli allergeni negli alimenti.
A riguardo degli alimenti non preimballati, le indicazioni relative agli allergeni e alle intolleranze sono obbligatorie quando nella fabbricazione di un alimento vengono utilizzate le sostanze elencate nell'allegato II. Tali indicazioni devono essere comunicate e rese facilmente accessibili, affinché il consumatore sappia che questo alimento è suscettibile di provocare allergie e intolleranze. Non è consentito fornire informazioni sugli allergeni solo su richiesta orale del consumatore.
In ogni caso, gli allergeni vanno evidenziati attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.
L'operatore del settore alimentare è tenuto a comunicare solo le informazioni relative agli allergeni, a meno che le misure nazionali richiedano la comunicazione di altre informazioni.
Le informazioni relative agli allergeni o qualunque altra indicazione richiesta dalla legislazione nazionale devono essere fornite:
a)      prima della conclusione dell'acquisto e devono figurare sul supporto adeguato della vendita a distanza o devono essere trasmesse utilizzando qualunque altro mezzo adeguato chiaramente precisato dall'operatore del settore alimentare, senza spese supplementari per il consumatore finale e
b)      al momento della consegna.
Alcuni esempi di modalità in cui si potranno indicare gli allergeni:

  • direttamente a menù, per ogni singola pietanza. Tale scelta non sembra però consigliabile, in quanto può costare in termini di redazione dei menù e allertare l’avventore;
  • preparare un libro-registro ben visibile in sala – magari su leggio – o comunque facilmente raggiungibile anche senza bisogno di personale di sala- con le ricette e gli allergeni.

Qui si può cogliere la opportunità di fare trasparenza fornendo anche gli ingredienti dei singoli menù (ma non le quantità: segreto industriale della nonna). Optando per tale scelta, si può decidere, anche solo con un supporto adesivo in ogni singolo menù, di accludere un messaggio "Per la lista allergeni verificare sul registro su leggio in fondo alla sala a destra”;

  • adottando una bacheca/lavagna e usando pennarelli possibilmente “indelebili” per le informazioni fornite.

In ogni caso, fino a quando gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali concernenti le modalità per comunicare le informazioni sugli allergeni, le informazioni relative alle allergie e intolleranze devono essere fornite per iscritto.
In assenza dell’Elenco ingredienti, occorre indicare “contiene …”: quest’ultima indicazione non è richiesta se la sostanza/prodotto è chiaramente contenuta nella Denominazione dell’alimento:

-            nel caso in cui l'allergene figuri nella menzione di vendita (nel nostro caso, nel nome del piatto portato in tavola, es: "stracciatella al latte e uova"), siccome l'allergene figura in menzione non è necessario riportarlo anche in lista ingredienti-libro-registro-menù;
-            inoltre, per ogni singolo ingrediente con allergene, va menzionato l'allergene tra parentesi. Così ad esempio, se in una pietanza si ha anidride solforosa presente sia nelle cipolle che nei peperoni, si deve evidenziare tra parentesi l'allergenee si procede elencando in questo modo nella lista ingredienti (es. cipolle (solfiti), peperoni (solfiti)). Su questo aspetto ci si attende che la Commissione e gli Stati membri facciano chiarezza, magari semplificando, ma allo stato attuale questa è la norma UE “scritta” e non interpretabile.
-            nel caso di impossibilità di escludere la presenza di allergeni a seguito di prove analitiche, si può utilizzare la dicitura “può contenere tracce di…” seguita dal nome dell’allergene. In alternativa, “prodotto in uno stabilimento che lavora …” seguita dal nome dell’allergene.

Circa gli additivi e gli enzimi alimentari, questi sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di categoria, seguita dalla denominazione specifica.
Gli additivi, che possono essere anche allergeni (l’anidride solforosa è uno di questi) vanno indicati:

  • con la funzione: es. acidificante
  • con il nome: es: acido citrico
  • nel caso, con sigla (“E” seguita da numero).

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