2 Aprile 2010
ORDINANZA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Con un’ordinanza datata 11 marzo, il Comune di San Giorgio di Piano ha stabilito che i proprietari e conduttori di terreni posti lungo il confine con le strade Comunali e Vicinali di tutto il territorio comunale sono tenuti a :
- provvedere alla sfalcio dei fossi fino alla banchina stradale
- provvedere entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno alla manutenzione dei fossi stradali di scolo, alla pulizia degli imbocchi intubati e alla rimozione del materiale depositato
- provvedere alla potatura delle siepi, al taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale
- provvedere alla pulizia di strade e marciapiedi di pubblico dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata
- conservare muri e fabbricati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica
- è fatto divieto di provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione
- è vietato pulire i fossi con prodotti diserbanti e disseccanti
- è vietata la rimozione delle ceppaie degli alberi che sostengono le sponde
dei corsi d'acqua.