2 Aprile 2010
ORDINANZA DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Con un’ordinanza datata 11 marzo, il Comune di San Giorgio di Piano ha stabilito che i proprietari e conduttori di terreni posti lungo il confine con le strade Comunali e Vicinali di tutto il territorio comunale sono tenuti a :

  • provvedere alla sfalcio dei fossi fino alla banchina stradale
  • provvedere entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno alla manutenzione dei fossi stradali di scolo, alla pulizia degli imbocchi intubati e alla rimozione del materiale depositato
  • provvedere alla potatura delle siepi, al taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale
  • provvedere alla pulizia di strade e marciapiedi di pubblico dalle ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata
  • conservare muri e fabbricati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica
  • è fatto divieto di provvedere alla pulizia dei fossi attraverso l'incendio della vegetazione
  • è vietato pulire i fossi con prodotti diserbanti e disseccanti
  • è vietata la rimozione delle ceppaie degli alberi che sostengono le sponde
    dei corsi d'acqua.
     

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